Art. 5.

      1. I comuni:

          a) approvano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i piani regolatori dell'illuminazione che disciplinano le nuove installazioni nonché i tempi e le modalità di adeguamento delle installazioni esistenti sui territori di propria competenza ai criteri e alle modalità previsti dalla presente legge, conformandosi in particolare al disposto di cui alla lettera d) del presente comma e al comma 1 dell'articolo 7;

          b) sottopongono al regime dell'autorizzazione da parte del sindaco tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario. A questo fine il progetto è redatto da una delle figure professionali previste per tale settore impiantistico. Dal progetto risulta la rispondenza dell'impianto ai requisiti della presente legge e, al termine dei lavori, l'impresa installatrice rilascia al comune la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato al progetto e alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 10 della presente legge, oppure, ove previsto, il certificato di collaudo in conformità a quanto previsto dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, per gli impianti esistenti all'interno degli edifici. La procedura di cui alla presente legge si applica anche agli impianti di illuminazione pubblica. La cura e gli oneri dei collaudi sono posti a carico dei committenti degli impianti;

 

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          c) provvedono, tramite controlli periodici di propria iniziativa o su richiesta di osservatori astronomici, a garantire il rispetto e l'attuazione della presente legge sui territori di propria competenza da parte di soggetti pubblici e privati; emettono apposite ordinanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per garantire il contenimento sia dell'inquinamento luminoso che dei consumi energetici derivanti dall'illuminazione esterna, prevedendo, altresì, specifiche indicazioni ai fini del rilascio delle licenze edilizie;

          d) applicano, ove previsto, le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9 impiegandone i relativi proventi per i fini stabiliti dal medesimo articolo;

          e) integrano il regolamento edilizio con le norme per la progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna ai fini della riduzione dell'inquinamento luminoso.